8. Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano a quanto previsto
dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai
commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell'autorizzazione
effettuato ai sensi dell'articolo 281, comma 1. Ai fini dell'applicazione dei
commi 4, 5, 6 e 7 l'autorità competente tiene anche conto della documentazione
elaborata dalla commissione di cui all'articolo 281, comma 9.
ART. 271
(valori limite di emissione e prescrizioni)
1. L'Allegato I alla parte quinta del presente decreto stabilisce i valori
limite di emissione, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore
minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti anteriori al 1988 e
di tutti gli impianti di cui all'articolo 269, comma 14, eccettuati quelli di
cui alla lettera d). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti
nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al
2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale Allegato.
L'Allegato V alla parte quinta del presente decreto stabilisce apposite
prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di
materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti
da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze
organiche liquide.
2. Con apposito decreto, adottato ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si
provvede ad integrare l'Allegato I alla parte quinta del presente decreto con
la fissazione di valori limite e prescrizioni per l'esercizio degli impianti
nuovi e di quelli anteriori al 2006. Con tale decreto si provvede altresì
all'aggiornamento del medesimo Allegato I. Fino all'adozione di tale decreto
si applicano, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi
precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti
dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove
queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove
anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme
tecniche nazionali o internazionali.
3. La regione o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori
limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati
dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. La regione o la
provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di
specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche
inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi
di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e
dalla normativa di cui al comma 3 purche' ciò risulti necessario al
conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
Fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad applicarsi i
valori limite di emissione e le prescrizioni contenuti nei piani adottati ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203.
5. I piani e i programmi di cui al comma 4 possono stabilire valori limite
di emissione e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 anche
prima dell'adozione del decreto di cui al comma 2.
6. Per ciascuno degli impianti per cui e' presentata la domanda di cui
all'articolo 269, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati
dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla normativa di cui
al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria. Le
prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse
sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base
delle pertinenti disposizioni degli Allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento
a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7. Nel caso in cui la normativa di cui al comma 3 e i piani e programmi
relativi alla qualità dell'aria non stabiliscano valori limite di emissione,
non deve comunque essere superato, nell'autorizzazione, il valore massimo
stabilito dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.
8. Per gli impianti nuovi o per gli impianti anteriori al 2006, fino
all'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione stabilisce i
valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle
prescrizioni fissati nei piani e programmi di cui al comma 5 e sulla base
delle migliori tecniche disponibili. Nell'autorizzazione non devono comunque
essere superati i valori minimi di emissione che l'Allegato I fissa per gli
impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il
contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori
tecniche disponibili e dell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto.
Si applica l'ultimo periodo del comma 6.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, l'autorizzazione può
stabilire valori limite di emissione più severi di quelli fissati
dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla normativa di cui
al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria:
a) in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili,
anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
b) per zone di particolare pregio naturalistico, individuate all'interno
dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, o dell'articolo 3 del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 183, o dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
10. Nel caso previsto dall'articolo 270, comma 6, l'autorizzazione può
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata
delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa
classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi
punti di emissione dell'impianto. Il flusso di massa complessivo dell'impianto
non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
11. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di
riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle
condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato
nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, del tenore volumetrico
di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta
del presente decreto, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento e'
quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di
ossigeno e' diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate
devono essere corrette mediante la seguente formula:
E = 21 - O2 *EM
21 - O2M
dove:
EM = concentrazione misurata
E = concentrazione
O2M = tenore di ossigeno misurato
O2 = tenore di ossigeno di riferimento
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione
diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le
concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
E = EM * PM
P
dove:
PM = portata misurata
EM = concentrazione misurata
P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta
inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio
E = concentrazione riferita alla P
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente
decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale
funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e' in
funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi
in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali
periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali guasti ed
individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i
valori limite di emissione. Se si verifica un guasto tale da non permettere il
rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere
informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la
cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del
gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve
tempo possibile. Il gestore e' comunque tenuto ad adottare t utte le
precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di
avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute
nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti.
Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di
oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Per i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 e per gli
impianti di cui all'articolo 275, il presente articolo si applica con
riferimento ai valori limite di emissione ivi previsti.
16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i
valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai
fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere
dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.
17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i
criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori
limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
si provvede ad integrare il suddetto Allegato VI, prevedendo appositi metodi
di campionamento e di analisi delle emissioni nonche' modalità atte a
garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.
Fino all'adozione di tale decreto si applicano, per gli impianti anteriori al
1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i
metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme
tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme
tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla
base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.
ART. 272
(impianti e attività in deroga)
1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale,
che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I
dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla
stessa di ricadere in tale elenco nonche', in via preventiva, la data di messa
in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa
disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o
attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo
quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni,
delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie
produttive.
2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e
alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite
autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di
impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le
prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e
la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni
sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione di
tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso
procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II
dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata
adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e'
rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e i gestori degli impianti int eressati comunicano la propria
adesione all'autorità competente; e' fatto salvo il potere di tale autorità di
adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale,
l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di
quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I
gestori degli impianti per cui e' stata adottata una autorizzazione generale
possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269.
3. Il gestore degli impianti o delle attività di cui al comma 2 presenta
all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione
dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione
all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i
requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari
situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare
tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui
alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto,
appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità
delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie
utilizzate. L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo
delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente artico lo. Per le
autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro quindici anni
dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto
oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del
presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo,
l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro
sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta
una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di
adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata
presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si
considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:
a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla
parte quinta del presente decreto, o
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le
sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del
loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di
rischio R45, R46, R49, R60, R61.
5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si
applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica
inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne' alle emissioni
provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione
e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei
carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli
articoli 276 e 277.
ART. 273
(grandi impianti di combustione)
1. L'Allegato Il alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in
relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione,
inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalità di monitoraggio e
di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai
valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli
impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i valori limite di
emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006 i valori limite di
emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano gli articoli 3, comma 1, 6,
comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del
Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini
previsti nel suddetto Allegato II.
4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988 i valori limite di
emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori limite di
emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e per i
metalli e loro composti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 12
luglio 1990, o contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' le
prescrizioni relative alle anomalie degli impianti di abbattimento stabilite
all'Allegato II, parte A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a
tale data si applicano altresì i massimali e gli obiettivi di riduzione delle
emissioni, fissati nella parte V dell'Allegato II alla parte quinta del
presente decreto. Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale Allegato
II.
5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma 4 possono
essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione
previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato II.
6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai commi 3 e 4 ai valori
limite di emissione ivi previsti, il gestore, nell'ambito della richiesta di
autorizzazione integrata ambientale, presenta all'autorità competente una
relazione tecnica contenente la descrizione dell'impianto, delle tecnologie
adottate per prevenire l'inquinamento e della qualità e quantità delle
emissioni, dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al
presente titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al rispetto
delle medesime.
7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la relazione
tecnica o il progetto di adeguamento di cui al comma 6 devono essere
presentati entro il 1°agosto 2007 e, in caso di approvazione, l'autorità
competente provvede, ai sensi dell'articolo 269, ad aggiornare le
autorizzazioni in atto.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271, comma 14, i valori
limite di emissione non si applicano ai grandi impianti di combustione nei
casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
9. Nel caso in cui l'autorità competente, in sede di rilascio
dell'autorizzazione, ritenga che due o più impianti di combustione, nuovi o
anteriori al 2006, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, siano
installati contestualmente e in maniera tale che gli effluenti gassosi, tenuto
conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati
verso un unico camino, la stessa considera l'insieme di tali nuovi impianti
come un unico impianto la cui potenza termica nominale e' pari alla somma
delle potenze termiche nominali di tali impianti. Tale disposizione si applica
solamente se la somma delle potenze termiche e' maggiore o uguale a 50 MW.
10. Se un impianto di combustione e' ampliato con la costruzione di un
impianto aggiuntivo avente una potenza termica nominale pari o superiore a 50
MW, a tale impianto aggiuntivo, esclusi i casi previsti dalla parte I,
paragrafo 3, punti 3.3 e 3.4. dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto, si applicano i valori limite di emissione stabiliti nel medesimo
Allegato II, sezioni da 1 a 5, lettera B, in funzione della potenza termica
complessiva dei due impianti.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto alle
modifiche qualificate come sostanziali dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, si applicano i valori limite di emissione
stabiliti nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti nuovi o in caso di
modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilità tecnica ed
economica della generazione combinata di calore e di elettricità. Nel caso in
cui tale fattibilità sia accertata, anche alla luce di elementi diversi da
quelli contenuti nello studio, l'autorità competente, tenuto conto della
situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del
provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o differita di tale
soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di combustione di potenza
termica nominale inferiore a 50MW ed agli altri impianti esclusi dal campo di
applicazione della parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, i valori
limite di emissione di cui alla parte IV, paragrafo 1, dell'Allegato I alla
parte quinta del presente decreto, calcolati come rapporto ponderato tra la
somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei volumi delle emissioni di
tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel campo di
applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che
potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente di un altro
Stato della Comunità europea, l'autorità competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi
di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata
con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di
combustione destinati alla produzione di energia, ad esclusione di quelli che
utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il
riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli
oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento
termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico per
la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia
gestito come impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo,
una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e sugli impianti di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;
l) le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, fatte salve le disposizioni
alle stesse espressamente riferite;
m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.
ART. 274
(raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di
combustione)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di
biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di
combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano
separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione e'
trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo
di tre anni che decorre dal 1°gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi
dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette inoltre alla
Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di
biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di
combustione.
2. A partire dal 1° gennaio 2008, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione
concernente gli impianti anteriori al 1988 per i quali e' stata concessa
l'esenzione prevista dall'articolo 273, comma 5, con l'indicazione dei tempi
utilizzati e non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo
di funzionamento degli impianti. A tal fine l'autorità competente, se diversa
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale
Ministero le predette esenzioni contestualmente alla concessione delle stesse.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta ogni
anno alla Commissione europea una relazione circa i casi in cui sono applicate
le deroghe di cui alla parte II, sezioni 1 e 4, lettera A, paragrafo 2,
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto e le deroghe di cui
alle note delle lettere A e B del medesimo Allegato II, parte II, sezione 1. A
tal fine l'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe
contestualmente all'applicazione delle stesse.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei
grandi impianti di combustione comunicano all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con le modalità previste dalla
parte III dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, le
emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi
di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nonche' la quantità
annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri
combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri
gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi
di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo
650 del codice penale, ordina al gestore ina dempiente di provvedere.
5. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui
sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di
tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente
decreto. Tale relazione deve indicare le emissioni totali annue di biossido di
zolfo, ossidi di azoto e polveri e la quantità annua totale di energia
prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai
combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere
calorifico netto. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1
per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la suddetta relazione, nonche' i
dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico.
A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate
sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
La relazione di cui al comma 5, nonche' i dati disaggregati raccolti
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
sono resi disponibili alle autorità competenti sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
ART. 275
(emissioni di cov)
1. L'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce,
relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di
emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i
criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori
limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.
2. Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o più impianti o
macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi
stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le
emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato
III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale
Allegato III, parti III e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale
disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel
suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV.
Il superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato con riferimento
al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attività di cui alla
parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono
la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni
convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i
valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni
non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non
fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 presenta
all'autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto
previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.
In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la domanda di
autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a
seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra
quelle di cui al comma 2.
5. L'autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari e sistemi non
fissi e le operazioni manuali che effettuano le attività di cui al comma 2 e
stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che devono essere
rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'articolo 270.
Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni
manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 dell'articolo 269.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e
l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui
al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonche' la periodicità
dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 e'
assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in
particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi
organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove
necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da
minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
8. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate da uno o più impianti
autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a
macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, le emissioni devono
essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo
entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal
medesimo Allegato III, parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione
integrata ambientale, l'adeguamento e' effettuato sulla base dei progetti
presentati all'autorità competente ai sensi del decreto ministeriale 14
gennaio 2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano
anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego
all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente, le attività
si considerano in esercizio senza autorizzazione. I term ini di adeguamento
previsti dal presente comma si applicano altresì agli impianti di cui al comma
20, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione
generale ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni
generali adottate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
9. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da
macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima
dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni
devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma
4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della
richiesta entro tale termine le attività si considerano in esercizio senza
autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004
che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici
volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di
cui alle parti III e VI dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi
precedentemente in uso. E' fatta salva la facoltà del gestore di chiedere
all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle
disposizioni della parte quinta del presente decreto.
11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata
anche dal gestore delle attività di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei
commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali.
L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti, dei sistemi e
macchinari non fissi e delle operazioni manuali oggetto di modifica
sostanziale:
a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente articolo o
b) siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro il 31
ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attività svolte dal gestore
nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso di
applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la
migliore tecnica disponibile, non e' possibile rispettare il valore limite per
le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore
limite, purche' ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto, l'autorità competente può esentare il gestore
dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si
applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorità competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie, tecnicamente ed
economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica
disponibile.
14. L'autorità competente comunica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe
autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o più attività effettuate nello stesso luogo superano
singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorità competente può:
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola
attività o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle
emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando
quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle
emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo
di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari
a 50 mgC/Nm3, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm3, in tutti gli altri
casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla
parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile 2013, purche' le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero
prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto
stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate
da particolari rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal
2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in
conformità a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002
della Commissione europea. Copia della relazione e' inviata dalle autorità
competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio invia tali informazioni alla Commissione
europea.
19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati
dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9
ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i
valori limite e le prescrizioni di cui all'Allegato I alla parte quinta del
presente decreto.
20. I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e
di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso,
per i quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di
carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione
di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto. E' fatto salvo il potere delle medesime autorità di adottare
successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo 272, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto
interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali
nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non si applicano le
prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:
a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo
teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti
organici volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di
solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe
avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti
la variazione dei valori limite applicabili;
22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono
le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo
massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di
consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte
III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi
inferiore a 10 tonnellate l'anno.
ART. 276
(controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla
sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione)
1. L'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le
prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle
emissioni di COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i
terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei
carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina
presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui e' consentito
il deposito temporaneo di vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si intendono i
serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per tali impianti di
deposito situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni dell'Allegato
VII alla parte quinta del presente decreto costituiscono le misure che i
gestori devono adottare ai sensi dell'articolo 269, comma 16. Con apposito
provvedimento l'autorità competente può disporre deroghe a tali prescrizioni,
relativamente agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della
tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo, si
intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi di tutti i
veicoli a motore da impianti di deposito.
4. Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata una quantità di
benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui costruzione e' stata
autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al
momento dell'autorizzazione, gli impianti di caricamento si adeguano alle
disposizioni della parte II, paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte quinta
del presente decreto entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento
deve essere garantita l'agibilità delle operazioni di caricamento anche per i
veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantità movimentata si
intende la quantità totale annua massima di benzina caricata in cisterne
mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni precedenti il 17
maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dell'Allegato VII alla
parte quinta del presente decreto si applicano ai veicoli cisterna collaudati
dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a partire
dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a
scomparti tarati, collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un
dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori durante la fase di
caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere consentita
l'agibilità delle operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito
dei terminali.
ART. 277
(recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti)
1. I distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti devono
essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina che si
producono durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli. Gli
impianti di distribuzione e i sistemi di recupero dei vapori devono essere
conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato VIII alla parte quinta del
presente decreto, relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti
costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli periodici ed agli
obblighi di documentazione.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la benzina viene erogata
ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di deposito;
b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di
benzina presso gli impianti di distribuzione;
c) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il
distributore deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di
aspirare dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un
sistema di pompaggio centralizzato; se inserito in un impianto di
distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, il distributore deve
essere inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo
delle quantità di benzina erogate;
d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei dispositivi atti a
prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di benzina di
autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione
predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o
gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea
di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee
interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le
apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli
impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere
omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita
istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i
dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo 2, punto 2.3,
dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza
dei dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed ai requisiti
di sicurezza antincendio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934. In
caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.
4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati
omologati delle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti
di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a
cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova
rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in
lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del
riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le
certificazioni trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di
sicurezza antincendio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934. In caso
di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
5. Durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli i gestori degli
impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero
dei vapori di cui al comma 1.
ART. 278
(poteri di ordinanza)
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria,
l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le
irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata
per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero
alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o
di danno per la salute o per l'ambiente.
ART. 279
(sanzioni)
1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una
attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua
l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta,
decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di
cessazione dell'attività e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due
anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi
sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi
o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una
modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato
articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.
2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,
dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni
altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue
euro.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività
senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi
dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,
e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue
euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto
fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina
anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le
misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e'
punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a
milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui
la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la
violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale
sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge
regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in
caso di recidiva.
ART. 280
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto
preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
c) l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;
l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996;
m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76;
n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
o) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16
gennaio 2004, n. 44.
ART. 281
(disposizioni transitorie e finali)
1. I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in
forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i
termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel
rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle
domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di
autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal
presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi
quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente
autorizzazione. Se la domanda e' presentata nei termini, l'esercizio degli
impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;
in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma
3, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto
per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. In caso
di impianti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve
adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure
necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda
di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i
seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto
ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al
2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori al
2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
2. I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel
campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale
data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni,
presentano la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269 ovvero ai sensi
dell'articolo 272, commi 2 e 3, almeno diciotto mesi prima del termine di
adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine
previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine
previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità
competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti
dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi
dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori
limite e le prescrizioni:
a) ai sensi dell'articolo 271, commi 6 e 9, se l'impianto e' stato
realizzato prima del 1988 in conformità alla normativa all'epoca vigente;
b) ai sensi dell'articolo 271, commi 8 e 9, se l'impianto deve essere
realizzato ai sensi dell'articolo 269, commi 10 o 12, o e' stato realizzato
tra il 1988 e l'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto in
conformità alla normativa all'epoca vigente.
3. Per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del
presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13
luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, l'autorità competente adotta le autorizzazioni generali
di cui all'articolo 272, comma 2, entro quindici mesi da tale data. In caso di
mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la
stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la
propria adesione all'autorità competente; e' fatto salvo il potere di tale
autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere
generale, ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali comporta, per il
soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I gestori degli impianti e delle attività che ricadevano negli allegati
1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991 e che,
per effetto della parte quinta del presente decreto, sono tenuti ad ottenere
una specifica autorizzazione alle emissioni presentano la relativa richiesta
entro quindici mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto; in tal caso, se l'impianto e' soggetto all'articolo 275, l'autorità
competente rilascia l'autorizzazione sulla base dei progetti presentati ai
sensi del comma 8 dello stesso articolo, con decorrenza dei termini previsti
nell'articolo 269, comma 3, dalla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto. In caso di mancata presentazione della domanda entro il
termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine
previsto, l'esercizio di tali impianti o attività può essere proseguito fino
alla pronuncia dell'autorità compete nte; in caso di mancata pronuncia entro i
termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito
fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di
provvedere ai sensi dello stesso articolo.
5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del
presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni
provenienti da attività agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del
presente decreto. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del presente
decreto sono integrati e modificati per la prima volta entro un anno
dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del
presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le
parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle
caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede
ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorità
competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del presente
titolo, nonche' gli elenchi delle attività autorizzate in possesso
dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8. Lo Stato, le regioni, le province autonome e le province organizzano i
rispettivi inventari delle fonti di emissioni. I criteri per l'elaborazione di
tali inventari sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e
con il Ministro della salute.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza
oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per la raccolta,
l'elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle
informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del
presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di
cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione e' composta da un
rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal
Ministro delle attività produttive, un rappresentante nominato dal Ministro
della salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni della Commissione possono partecipare uno o più rappresentanti di
ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto istitutiv o disciplina anche
le modalità di funzionamento della commissione, inclusa la periodicità delle
riunioni, e le modalità di partecipazione di soggetti diversi dai componenti.
Ai componenti della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle
riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennità,
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
10. Fatti salvi i poteri stabiliti dall'articolo 271 in sede di adozione
dei piani e dei programmi ivi previsti e di rilascio dell'autorizzazione, in
presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che
richiedano una particolare tutela ambientale, le regioni e le province
autonome, con provvedimento generale, previa intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute,
per quanto di competenza, possono stabilire valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli
impianti, più severi di quelli fissati dagli allegati al presente titolo,
purche' ciò risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei valori
bersaglio di qualità dell'aria.
TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI
ART. 282
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi
potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite
dall'articolo 269, comma 14. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I
gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore
a tali soglie e gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore,
coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di
antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a
3 MW.
ART. 283
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore
costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di
distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi
di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato
con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un
focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il
processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e'
destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e
sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unità
dell'edificio o di più edifici ed e' individuale negli altri casi;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche
nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico
inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile
bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una variazione
dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284 o nella
documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio
1966, n. 615;
i) autorità competente: i comuni aventi una popolazione superiore ai
quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province;
l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 108 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il
soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie
al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del
regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.
ART. 284
(denuncia di installazione o modifica)
1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa
all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento,
apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla
parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da
costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le
installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286,
comma 4, tale denuncia e' accompagnata dalla documentazione relativa alla
verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia e' trasmessa
dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di
impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato, la
denuncia e' trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed e'
messa da costui a disposizione del responsabile dell'e sercizio e della
manutenzione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorità competente,
entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui
alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto,
accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi
dell'articolo 286, comma 2. La denuncia e' trasmessa dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici
individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il
proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' messa a
disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale
provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti
termici civili per cui e' stata espletata la procedura prevista dagli a
rticoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
ART. 285
(caratteristiche tecniche)
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla
parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al
tipo di combustibile utilizzato.
ART. 286
(valori limite di emissione)
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza
termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori
limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere
controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e
manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei
metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono
essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale controllo annuale dei valori di
emissione non e' richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto di
centrale devono essere allegati altresì i documenti che attestano
l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei
valori limite di emissione previste dalla denuncia di cui all'articolo 284.
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della valutazione delle
emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi
previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente
decreto.
4. Con decorrenza dal termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto, l'installatore,
contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il
rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo.
ART. 287
(abilitazione alla conduzione)
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un
patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro,
al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento
dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età
non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale
del lavoro e' compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici, la cui copia e' tenuta anche presso
l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il
patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il
cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione alla
condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n.
824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri
impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli
impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la
condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927,
n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui
al comma 1.
5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato
provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal
fine l'autorità competente comunica all'Ispettorato i casi di irregolare
conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del
certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi
degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha
effetto sul patentino di cui al presente articolo.
6. Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto
1968 stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e
delle revisioni dei patentini. Alla modifica e all'integrazione di tale
decreto si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
ART. 288
(controlli e sanzioni)
1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che,
in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico
civile, non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, o redige una
denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia
che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini
prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto che non redige la denuncia di cui
all'articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto
tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la
trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro:
a) l'installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui
all'articolo 284, comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove
questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2.
3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di
cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
a) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in
cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo
286, comma 4;
b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se
il rispetto dei valori limite non e' stato verificato ai sensi dell'articolo
286, comma 4, o non e' stato dichiarato nella denuncia di cui all'articolo
284, comma 1;
c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite e' stato verificato ai
sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui
all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano
regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte
quinta del presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, purche' non sia superata la durata stabilita per il ciclo
di vita dell'impianto;
d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei
valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e
dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto
di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le
manutenzioni prescritti o e' stata superata la durata stabilita per il ciclo
di vita dell'impianto.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro e' punito il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle
emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di
centrale i dati ivi previsti.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che
l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o
i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio
provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un
determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In
caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente
si applica l'articolo 650 del codice penale.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza
termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del
patentino di cui all'articolo 287 e' punito con l'ammenda da quindici euro a
quarantasei euro.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati
dall'autorità competente, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive e il Ministro della salute, sono individuati i requisiti
di tali organismi. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i requisiti
previsti dall'articolo 11, comma 19, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
ART. 289
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto
prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
ART. 290
(disposizioni transitorie e finali)
1. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, comma
5.
2. L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere
imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di
ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale
misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento
dei valori limite di qualità dell'aria.
3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi
agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, fino alla data
in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell'articolo 281, comma 2.
TITOLO III
COMBUSTIBILI
ART. 291
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche
dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli
I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici
civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche
merceologiche del gasolio marino. Il presente titolo stabilisce inoltre le
condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate
ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle
caratteristiche merceologiche.
ART. 292
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto,
le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta del
presente decreto.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti
definizioni:
a) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio del codice NC 2710 1951 - 2710 1969 ovvero qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e d),
che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli
pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del
sessantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C
secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C
non può essere determinata secondo il predetto metodo;
b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice
NC 2710 1945 - 2710 1949, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei
distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di
cui almeno l'ottantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla
a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and
Materials' nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il
petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde
alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosità o densità
che rientra nei limiti della viscosità o densità definiti per i distillati
marini nella tabella dell'ISO 8217-1996, ad esclusione di quello utilizzato
per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna, per il quale valgono
le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e ad
esclusione di quello utilizzato dalle navi che provengono direttamente da un
Paese non appartenente all'Unione europea;
e) navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque
interne.
f) depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati,
detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del
presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli
impianti di produzione dei combustibili.
g) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il
regime fiscale delle accise.
ART. 293
(combustibili consentiti)
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte
quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza
termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati
esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti
dall'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi
previste. Agli impianti di cui alla parte I, lettere e) ed f), dell'Allegato
IV alla parte quinta del presente decreto si applicano le prescrizioni
dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto relative agli impianti
disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto. Il gasolio
marino deve essere conforme a quanto previsto dalla parte I, sezione 3,
dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, previa
autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori
limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel
gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati
nell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto qualora, a causa di un
mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori
limite.
ART. 294
(prescrizioni per il rendimento di combustione)
1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza
termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori
della temperatura nell'effluente gassoso nonche' di un analizzatore per la
misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del
monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati
nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali impianti devono essere
inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del
rapporto aria-combustibile. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche
nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270,
comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, come un unico impianto.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti di combustione in possesso di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di autorizzazione integrata
ambientale nella quale si prescriva un valore limite di emissione in atmosfera
per il monossido di carbonio.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti
disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza
termica complessiva pari o superiore a 1,5 MW, devono essere dotati di
rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonche' di un
analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno
libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere
rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.
ART. 295
(raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni
combustibili liquidi)
1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui al comma 4,
il controllo delle caratteristiche dell'olio combustibile pesante, del gasolio
e del gasolio marino prodotti o importati, e destinati alla
commercializzazione sul mercato nazionale, e' effettuato dai laboratori
chimici delle dogane o, ove istituiti, dagli uffici delle dogane nel cui
ambito operano i laboratori chimici delle dogane. Il campionamento e'
effettuato con una frequenza adeguata e secondo modalità che assicurino la
rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato. Entro il
31 marzo di ogni anno gli esiti di tali controlli effettuati nel corso
dell'anno precedente sono messi a disposizione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che
importano i combustibili di cui comma 1 da Paesi terzi o che li ricevono da
Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione dei
medesimi combustibili inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati nella parte
I, sezione 3, appendice 1, dell'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto, i dati concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo di tali
combustibili prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul
mercato nazionale, nel corso dell'anno precedente. I dati si riferiscono ai
combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento
volto a verificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione
fiscale. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di
combustione che importano olio combusti bile pesante da Paesi terzi o che lo
ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le modalità e
utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3, appendice 1
dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, i dati concernenti i
quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente e il
relativo contenuto di zolfo.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui alla
parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati da tale sezione
nell'appendice 2, i dati inerenti i quantitativi ed il tenore di zolfo
dell'olio combustibile pesante utilizzato nel corso dell'anno precedente.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sulla base dei risultati dei
controlli di cui al comma 1 e dei dati di cui ai commi 2 e 3, trasmette al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione circa il
tenore di zolfo dei combustibili di cui al comma 1 prodotti, importati e
utilizzati nell'anno civile precedente e circa i casi di applicazione delle
deroghe di cui alla parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla parte
quinta del presente decreto.
5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio invia alla Commissione europea un documento elaborato
sulla base della relazione di cui al comma 4.
6. Non sono soggetti al presente articolo i combustibili destinati alla
trasformazione prima della combustione finale e i combustibili usati a fini di
trasformazione nell'industria della raffinazione.
ART. 296
(sanzioni)
1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle
prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai
sensi della vigente normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I
della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo
II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici
civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da
irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la
sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali
materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a
quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale e degli altri reati
previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.
2. La sanzione prevista dal comma 1, lettera b), si applica anche a chi
effettua la combustione di gasolio marino non conforme alle prescrizioni del
presente titolo. In tal caso l'autorità competente all'irrogazione e' la
regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.
3. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono
effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del
presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p),
e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente
decreto, dall'autorità di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).
4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294,
il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del
presente decreto e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a
milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte
quinta del presente decreto si applica la sanzione prevista dall'articolo 288,
comma 2; la medesima sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni
di cui all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e la
manutenzione se ricorre il caso previsto dall'ultimo periodo dell'articolo
284, comma 2.
5. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 295, commi
2 e 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice
penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
ART. 297
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede
l'ulteriore vigenza, l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo
2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 maggio 2002, n. 82.
ART. 298
(disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati
dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli
impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, a partire dalla data
in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell'articolo 281, comma 2.
2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X alla parte quinta del
presente decreto si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, commi
5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro
un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
PARTE SESTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 299
(competenze ministeriali)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e
riparazione dei danni all'ambiente, attraverso la Direzione generale per il
danno ambientale istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio dall'articolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli
altri uffici ministeriali competenti.
2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le
regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico
ritenuto idoneo.
3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle
competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di
sussidiarietà e di leale collaborazione.
4. Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla
quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici
e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti
sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte
all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta
per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del
presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del
danno.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
ART. 300
(danno ambientale)
1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da
quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il
deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e
comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di
Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante
regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche, nonche' alle aree naturali protette di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo
significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo
oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella
direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica
l'articolo 4, paragrafo 7, ditale direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale
mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio
significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito
dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze,
preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.
ART. 301
(attuazione del principio di precauzione)
1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174,
paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per
la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di
protezione.
2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che
comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione
scientifica obiettiva.
3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve
informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel
cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il Prefetto della
provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione
del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento
misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende
raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure
analoghe già adottate;
c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove
l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di
un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di
certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i
rischi di danno ambientale.
ART. 302
(definizioni)
1 Lo stato di conservazione di una specie e' considerato favorevole quando:
a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta
mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali;
b) l'area naturale della specie non si sta riducendo ne' si ridurrà
verosimilmente in un futuro prevedibile;
c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat
sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.
2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' considerato
favorevole quando:
a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in
aumento;
b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento
a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un
futuro prevedibile; e
c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche e' favorevole, ai
sensi del comma 1.
3. Per "acque" si intendono tutte le acque cui si applica la parte terza
del presente decreto.
4. Per "operatore" s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica,
pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente
rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli
aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del
permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.
5. Per "attività professionale" s'intende qualsiasi azione, mediante la
quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un'attività
economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di
servizi, pubblica o privata.
6. Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito
dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.
7. Per "minaccia imminente" di danno si intende il rischio sufficientemente
probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.
8. Per "misure di prevenzione" si intendono le misure prese per reagire a
un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di
danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno.
9. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque,
delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei
servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno,
l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e
per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella
riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o
combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie,
dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità
competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.
10. Per "risorse naturali" si intendono specie e habitat naturali protetti,
acqua e terreno.
11. Per "servizi" e "servizi delle risorse naturali" si intendono le
funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o
del pubblico.
12. Per "condizioni originarie" si intendono le condizioni, al momento del
danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si
fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori
informazioni disponibili.
13. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dalla
necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace delle disposizioni
di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i costi per valutare il
danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi
alternativi, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione
delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonche' i
costi del controllo e della sorveglianza.
ART. 303
(esclusioni)
1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno
cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra
civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e
incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno
provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo
rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali
elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la
Repubblica italiana abbia aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria
responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione
alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi
(LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della
responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente ne' alla
minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato
istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un
incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano
nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati
nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi
come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la
protezione dalle calamità naturali;
f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un
incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta
del presente decreto;
g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di
trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale
danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile
accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli
operatori;
i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano
effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata
avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti
in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno
ambientale.
TITOLO II
PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
ART. 304
(azione di prevenzione)
1. Quando un danno ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una
minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro
ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di
messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da
apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla
provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al
Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve
avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in
particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito
interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione
degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al
comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma
1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al
controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mill e euro ne' superiore a
tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi
momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia
imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione
considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al
comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non e' tenuto
a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare
egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la
nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato
o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di
cinque anni dall'effettuato pagamento.
ART. 305
(ripristino ambientale)
1. Quando si e' verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare
senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di
cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre
autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre
l'obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere,
eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di
danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed
effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi,
anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità
competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi
momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno
verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma
1;
b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative
opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo,
con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o
limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana
o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma
2, lettera b) o c), o se esso non può essere individuato o se non e' tenuto a
sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli stesso
tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa
esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese
stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato
pagamento.
ART. 306
(determinazione delle misure per il ripristino ambientale)
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino
ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del presente
decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni
dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti,
a norma articolo 305, commi 2 e 3.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio decide quali
misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il
conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunità di
addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Se si e' verificata una pluralità di casi di danno ambientale e
l'autorità competente non e' in grado di assicurare l'adozione simultanea
delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno
ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale
decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura,
entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonche'
della possibilità di un ripristino naturale.
4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in
considerazione i rischi per la salute umana.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio invita i
soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE,
nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di
ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le
prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema
urgenza l'invito può essere incluso nell'ordinanza, che in tal caso potrà
subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei
lavori in corso.
ART. 307
(notificazione delle misure preventive e di ripristino)
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di
ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono
adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato
con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
ART. 308
(costi dell'attività di prevenzione e di ripristino)
1. L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e
di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte
sesta del presente decreto.
2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni
bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva
escussione, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia, le
spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione,
prevenzione e ripristino adottate a norma della parte sesta del presente
decreto.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio determina di non
recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore
dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.
4. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione,
prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla
parte sesta del presente decreto se egli può provare che il danno ambientale o
la minaccia imminente di tale danno:
a) e' stato causato da un terzo e si e' verificato nonostante l'esistenza
di misure di sicurezza astrattamente idonee;
b) e' conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori
impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di
un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le misure
necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti.
5. L'operatore non e' tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al
comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto qualora dimostri che non gli e' attribuibile un comportamento
doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente e' stato
causato da:
a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione
conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità europea di
cui all'allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla
data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità alle condizioni ivi
previste;
b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un
prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati
considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle
conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o
dell'esecuzione dell'attività.
6. Le misure adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in attuazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilità e l'obbligo
risarcitorio del trasgressore interessato.
ART. 309
(richiesta di intervento statale)
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati,
nonche' le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere
colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la
partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di
precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del
presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni,
concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di
danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a
norma della parte sesta del presente decreto.
2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono
riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio valuta le
richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di
danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti
richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, nell'urgenza estrema, provvede sul danno
denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.
ART. 310
(ricorsi)
1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire,
secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti
adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto nonche' avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del
ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di
precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo, in
sede di giurisdizione esclusiva, può essere preceduto da una opposizione
depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o
inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di
ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena
conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può
essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del
trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al giudice
amministrativo, quest'ultimo e' proponibile entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione
oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione
se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facoltà dell'interessato di ricorrere in via
straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni
dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o
provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.
TITOLO III
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
ART. 311
(azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche
esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno
ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale,
oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto.
2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di
provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o
violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e' obbligato al
ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3
e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle
responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per
equivalente patrimoniale il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede con le procedure di cui al titolo III della parte sesta
del presente decreto.
ART. 312 (istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)
1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui
all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei
danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature
distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi
altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4
alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita consulenza
tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da
liberi professionisti.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali e' necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziara competente. In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell'attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.
5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali
diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio può chiedere l'autorizzazione per la perquisizione di
tali locali all'autorità giudiziaria competente.
6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale.
7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a
chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonche' le sue dichiarazioni. Il
verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta
oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha
diritto di averne copia.
8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.
ART. 313
(ordinanza)
1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato
accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non
abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte
quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con ordinanza
immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto
accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale
a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.
2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.
3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonche', in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.
4. L'ordinanza e' adottata nel termine perentorio di centottanta giorni
decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio
dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla
notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e
spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla
sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro
conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni
concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito atto di
accertamento.
5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del codice
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare
ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente
individuati.
6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, anziche' ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente
patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.
7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito
di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente
e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per
l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti
danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei
beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a
tutela dei diritti e degli interessi lesi.
ART. 314 (contenuto dell'ordinanza)
1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o
omissivo, contestato, nonche' degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per
l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per
l'identificazione dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in
applicazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il
ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due
mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in
considerazione dell'entità dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato
alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per
il suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta
quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di
esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova
contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente
alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in
concreto applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della
quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la
stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo
calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva.
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del
provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la
cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento
trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro dieci giorni
dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313
indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
ART. 315
(effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia
adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può ne' proporre ne'
procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale,
salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato
nel giudizio penale.
ART. 316
(ricorso avverso l'ordinanza)
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al
Tribunale amministrativo regionale, in sede di giurisdizione esclusiva,
competente in relazione al luogo nel quale si e' prodotto il danno ambientale.
2. Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso
in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della
Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o
comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.
ART. 317
(riscossione dei crediti e fondo di rotazione)
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi
delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto,
nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli
importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di
venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.
3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico
pagamento.
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta
l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato
per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del
presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di
fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento
medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in
via di anticipazione e, in quest'ultimo caso, nella misura massima del dieci
per cento della spesa:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in
sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle
aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni
di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di
rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
ART. 318
(norme transitorie e finali)
1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6,
continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 14 ottobre 2003.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma
5;
b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle
responsabilità ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.
4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se
necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro
individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misur e di prevenzione o
riparazione.
Ritiro materiale di recupero Catalizzatori esauriti codice
CER 160801 finalizzate al corretto conferimento dei materiali selezionati dai
veicoli fuori uso, imprese disponibili al ritiro di catalizzatori usati esausti
e regolarmente autorizzate alla gestione degli stessi per il recupero.
www.HEOOS.eu